Famiglia. Diritto civile L’art. 29 della Costituzione definisce la famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio» e afferma l'obbligo della Repubblica di riconoscere alla famiglia così intesa i diritti che le competono; stabilisce che il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti previsti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. L'art. 30 Cost., dopo avere precisato che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, attribuisce al legislatore il compito di assicurare alla prole naturale ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La definizione della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio si collega all'art. 2 Cost., ove si afferma che la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Un principio f...
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